(massima n. 1)
La ricognizione di debito non č fonte di obbligazioni nuove ed autonome, in quanto ha un valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, con il limitato effetto di dispensare colui a cui favore č fatta dall'onere di fornire la prova. Di conseguenza, essa non sottrae il rapporto medesimo alle norma ed ai patti che lo regolano, e pertanto non interferisce sull'operativitā della clausola compromissoria con la quale le parti abbiano devoluto ad arbitri le controversie ad esso inerenti.