(massima n. 1)
La ricognizione del debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio. La presunzione di esistenza della causa debendi non sottrae il rapporto sostanziale alle norme ed ai patti che lo regolano, e la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'autore della ricognizione: tale prova può riguardare, pertanto, sia l'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e la causa di questo, sia infine le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o dell'esigibilità del credito.