(massima n. 1)
La promessa di pagamento cosiddetta titolata, cioč facente riferimento al rapporto fondamentale, quale č quella che abbia per oggetto il versamento di una provvigione per attivitā di mediazione in relazione alla conclusione di un determinato affare, spiega gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., in tema di ripartizione dell'onere della prova, solo se non vi sia contrasto sull'interpretazione del rapporto (o, se insorto, venga risolto secondo le comuni regole di ermeneutica negoziale), ed, inoltre, ove il rapporto stesso sia ancora in fieri al momento della formulazione, se il promissario fornisca la dimostrazione del suo perfezionamento; pertanto, se il promittente neghi che il rapporto sia stato eseguito, spetta al promissario dare la prova dell'esecuzione, fornita la quale spetta al promittente provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c.