(massima n. 1)
La transazione con la quale uno dei contraenti riconosca la validitą della donazione fatta dalla propria sorella a favore dell'altro, č nulla, sia a norma dell'art. 1966 c.c., sotto il profilo dell'indisponibilitą, da parte del contraente medesimo, del diritto oggetto dell'accordo, sia a norma dell'art.458 c.c., poiché il transigente, esercitando un potere (di confermare la donazione) che gli sarebbe spettato soltanto nella qualitą di futuro erede della donante, dopo la morte di questa, ha disposto di un diritto compreso in una successione futura ed ha, quindi, stipulato un patto successorio.