Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8384 del 30 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di amministrazione straordinaria, l'azione revocatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 si prescrive nel termine di cinque anni stabilito dall'art. 2903 c.c., con decorrenza dal momento in cui il programma di cessione dei beni aziendali è stato approvato, poiché il cit. art. 49 non fa alcun rinvio ai termini per promuovere tali azioni così come previsti dalla norma sopravvenuta di cui all'art. 69-bis, comma 1, l.fall., che non trova pertanto applicazione, neppure in via analogica, in quanto norma speciale.

(massima n. 2)

Nell'interpretazione sistematica dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 155 c.p.c., il legislatore, sebbene consideri il sabato come lavorativo in via di principio, eccezionalmente lo esclude dal computo del termine soltanto per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, equiparandolo al giorno festivo. Pertanto, se il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scade di sabato, tale termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

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