(massima n. 1)
L'art. 1950 terzo comma c.c., ove attribuisce, al fidejussore che abbia pagato il creditore ed agisca in regresso, gli stessi interessi ultralegali che produceva il debito principale, fa riferimento agli interessi convenzionali in corso al momento di detto pagamento, e, pertanto, ne implica la debenza in favore del fideiussore, sulla base del saggio in vigore a quella data e fino al momento del suo soddisfacimento, a prescindere dall'eventualitą di una successiva variazione del saggio stesso in ipotesi di prosecuzione del rapporto principale (come nel caso di pattuizione correlata al mutevole parametro dei tassi bancari «su piazza»).