(massima n. 1)
Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui č avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticitā della sottoscrizione, il giudice non puō attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. - rimanga accertata la veridicitā e l'originalitā della sottoscrizione del documento stesso, č consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero - con riferimento al caso di specie - quella contemplata dall'art. 2702 c.c.