(massima n. 1)
L'estensione della disciplina dell'art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati — quali dazioni di denaro o di fiches, promesse di mutuo, riconoscimento di debito — sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; per contro, ove manchi tale interesse, per non essere il mutuante a confronto del mutuatario in una determinata partita, né partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo d'azzardo, la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di gioco, neppure in presenza della consapevolezza del mutuante che la somma sarà impiegata dal ricevente nel gioco, non integrando ciò un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti. In particolare, le fiches, di norma utilizzate nella case da gioco per partecipare ai giochi ivi praticati, possono essere oggetto, data la loro convenzionale equivalenza a somme di denaro predeterminate, anche di rapporti di natura diversa, quali l'attuazione di mutui o l'estinzione di debiti, con la conseguenza che la consegna di fiches ad uno dei partecipanti al gioco non è elemento determinante ed esclusivo per la qualificazione del rapporto come di mutuo ovvero di associazione alla giocata, dovendo il relativo accertamento avvenire sulla base della volontà negoziale delle parti e della concretezza del rapporto tra le stesse instaurato.