(massima n. 1)
La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche se sopravvenuta in pendenza del procedimento di cassazione e comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado.