(massima n. 2)
La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado. Dunque, in un procedimento esecutivo intrapreso sulla base della decisione di appello non può opporsi ex art. 615 c.p.c. il pagamento parziale intervenuto prima della detta pronuncia ed eccepito dalla parte interessata: e ciò per il principio, di carattere generale, secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali devono essere fatte valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione. Ne consegue che la parte condannata al pagamento di una somma ha un sicuro interesse a che il giudice di appello dia atto del pagamento intervenuto in pendenza del giudizio di gravame, onde impedire che si formi, in proprio danno, un titolo esecutivo giudiziale, non opponibile ex art. 615 c.p.c., per un importo superiore rispetto a quello di cui egli è realmente ancora debitore.