Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25026 del 17 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il notaio incaricato di stipulare un contratto di compravendita immobiliare ha l'obbligo di espletare le verifiche relative all'esistenza di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile oggetto di compravendita. Nel caso di inosservanza di tale obbligo, la responsabilità del notaio viene determinata non in base alle norme sulla limitazione di responsabilità per imperizia previste dall'art. 2236 c.c., ma in base alla normale diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., che include anche la colpa lieve.

(massima n. 2)

In relazione all'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dalla non coincidenza tra le risultanze dei registri immobiliari, in cui la particella oggetto di vendita risultava libera, e quelle di un atto di pignoramento), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.

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