Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3457 del 7 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità; tale accordo può essere formato anche da documenti separati, costituenti proposta e accettazione, purché recanti la sottoscrizione rispettivamente del proponente e dell'accettante.

(massima n. 2)

Per i crediti professionali derivanti dall'attività di avvocato, gli interessi di mora ex art. 1224 cod. civ. decorrono dalla messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011.

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