(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., č necessario che il committente abbia una sicura conoscenza non solo dei difetti e dei vizi dell'opera, ma anche della loro gravitā e del collegamento causale con l'attivitā progettuale e costruttiva espletata. La conoscenza delle sole manifestazioni dannose non č sufficiente a far decorrere il termine, che puō essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la natura e la causa dei difetti.