Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5934 del 5 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di mancata ultimazione dei lavori nell'ambito di un contratto d'appalto, la disciplina applicabile nei confronti dell'appaltatore č quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine ma presenti dei difetti.

(massima n. 2)

L'appaltatore č tenuto al risarcimento del danno anche quando si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale con la diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., se non lo abbia denunziato tempestivamente al committente o non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacitā tecniche esigibili nel caso concreto.

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