(massima n. 2)
L'appaltatore č tenuto al risarcimento del danno anche quando si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale con la diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., se non lo abbia denunziato tempestivamente al committente o non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacitā tecniche esigibili nel caso concreto.