Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5601 del 1 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esercizio del potere discrezionale del giudice nel liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non dà luogo ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; tale potere è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare l'ammontare del danno.

(massima n. 2)

In tema di responsabilità contrattuale, il danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può essere risarcito applicando i criteri generali previsti dagli artt. 1223 e 2697 c.c., al di fuori delle ipotesi di applicabilità diretta dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria.

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