(massima n. 2)
Il giudice d'appello è tenuto a esaminare l'eccezione di tardività della domanda riconvenzionale sollevata dalla parte avversa, qualora tale eccezione sia stata proposta in primo grado e riproposta in appello. In caso contrario, la sentenza d'appello può essere impugnata per violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.