Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5804 del 5 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. rientra nella sua discrezionalità ed è ammesso anche quando vi sia una difficoltà solo di un certo rilievo nel provare l'ammontare preciso del danno; tuttavia, tale potere non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova dell'esistenza del danno stesso.

(massima n. 2)

Il giudice d'appello è tenuto a esaminare l'eccezione di tardività della domanda riconvenzionale sollevata dalla parte avversa, qualora tale eccezione sia stata proposta in primo grado e riproposta in appello. In caso contrario, la sentenza d'appello può essere impugnata per violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

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