(massima n. 2)
L'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c., relativo alle misure coercitive indirette in caso di obbligazioni infungibili, trova limite nella sua applicabilità solamente nei casi in cui sia impossibile materiale sostituire l'attività dovuta dal debitore mediante un terzo soggetto. Se l'obbligo può essere eseguito indifferentemente dall'obbligato originario o tramite un terzo soggetto con identico effetto satisfattivo per il creditore, allora si tratta di una prestazione fungibile attuabile anche attraverso soggetti terzi.