Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5751 del 4 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

(massima n. 2)

L'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c., relativo alle misure coercitive indirette in caso di obbligazioni infungibili, trova limite nella sua applicabilità solamente nei casi in cui sia impossibile materiale sostituire l'attività dovuta dal debitore mediante un terzo soggetto. Se l'obbligo può essere eseguito indifferentemente dall'obbligato originario o tramite un terzo soggetto con identico effetto satisfattivo per il creditore, allora si tratta di una prestazione fungibile attuabile anche attraverso soggetti terzi.

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