Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7789 del 22 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità del custode, se è vero che essa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, è anche vero che il soggetto qualificato come custode responsabile deve fornire la prova che l'evento è stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile od eccezionale, considerato che, per ottenere l'esonero dalla responsabilità al custode, è richiesta la prova che il fatto del terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, quindi, dell'idoneità a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.

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