Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12760 del 9 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).

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