(massima n. 1)
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede solo la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendosi solo in caso di prova del caso fortuito. In questo contesto, l'adozione di delibere dichiarative dello stato di calamità naturale non prova di per sé l'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi meteorologici che li hanno causati.