(massima n. 1)
In ambito di responsabilitā da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., per l'esclusione della responsabilitā del custode non č necessaria la prova della natura autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile della condotta del danneggiato. Č invece sufficiente che tale condotta sia colposa, ossia caratterizzata da oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.