(massima n. 3)
Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) č un danno emergente, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali č prevedibile che verrā sopportato l'esborso.