Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31684 del 9 dicembre 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennitā di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.

(massima n. 2)

Il danno patrimoniale futuro correlato alla totale perdita della capacitā lavorativa in conseguenza dell'illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell'aspettativa di vita media del soggetto danneggiato e non giā di quella, inferiore, eventualmente accertata in concreto.

(massima n. 3)

Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) č un danno emergente, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali č prevedibile che verrā sopportato l'esborso.

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