(massima n. 1)
La contrarietą di una clausola contrattuale ad una norma di legge meramente dispositiva non importa, di per sé sola, la necessitą di interpretare la clausola medesima in senso restrittivo, poiché, invece, il concreto intento negoziale deve essere liberamente individuato sulla base dell'esame complessivo di tutti gli elementi acquisiti al processo. Pertanto, la clausola con la quale le parti di un contratto di rendita vitalizia hanno previsto, in deroga alla norma dispositiva di cui all'art. 1878 c.c., la risoluzione del contratto nel caso di mancato pagamento delle rate mensili, non deve essere necessariamente interpretata nel senso che essa si riferisca alla sola ipotesi di omesso pagamento delle rate nel termine e non anche all'ipotesi del pagamento delle rate in misura inferiore a quella risultante dall'adeguamento della rendita al tasso di svalutazione specificamente previsto in altro patto del negozio.