Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45622 del 29 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982, Rv. 157432; n. 8556 del 1979, Rv. 143163; n. 1954 del 1968, dep. 1969, Rv. 110453).

(massima n. 2)

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto per l'imputato di diffamazione l'esimente di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. Inoltre sussiste l'interesse in caso di proscioglimento ai sensi dell'art, 599, comma 2, cod. pen. in quanto la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore, in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.