(massima n. 2)
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto per l'imputato di diffamazione l'esimente di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. Inoltre sussiste l'interesse in caso di proscioglimento ai sensi dell'art, 599, comma 2, cod. pen. in quanto la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore, in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso.