(massima n. 1)
In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltą di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontą come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. Peraltro, qualora detta facoltą non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.