Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9035 del 5 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. può pertanto accertare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., laddove le relative circostanze risultino dagli atti, la nullità della delibera condominiale posta a fondamento dell'ingiunzione e revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare la nullità della delibera condominiale posta a fondamento della pretesa creditoria del condominio, essendo, da un lato, la sua esistenza ed efficacia condizione della sussistenza del credito azionato e, dall'altro, configurandosi la nullità un vizio radicale del negozio giuridico, che impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto, mentre il rilievo delle cause di annullabilità della delibera resta condizionato alla proposizione della specifica azione di impugnativa prevista dall'art. 1137 c.c., soggetta ad un particolare termine di decadenza.

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