(massima n. 1)
Sia nel caso in cui l'obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l'esecuzione della prestazione principale — art. 1177 c.c. in relazione all'art. 2222 c.c., allorché dopo il compimento dell'opera il bene deve essere riconsegnato — sia quando esso è l'effetto tipico del relativo contratto — art. 1766 c.c. — la diligenza richiesta all'affidatario è comunque quella del buon padre di famiglia.