Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13949 del 20 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La compensazione volontaria non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall'art. 1252 c.c., ma si fonda sull'accordo delle parti, la cui dimostrazione non richiede l'osservanza di forme particolari e può essere accertata con valore dichiarativo dal giudice del merito, a seguito di specifica eccezione di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto dimostrato un accordo di compensazione volontaria fra una società installatrice di impianti elettrici e la committente, per i crediti rispettivamente discendenti dall'esecuzione di opere elettriche e dall'acquisto di materiale motociclistico ed interventi di officina eseguiti dalla seconda in favore del legale rappresentante dell'appaltatrice).

(massima n. 2)

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.

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