(massima n. 1)
Poiché la funzione dello «star del credere», previsto dall'art. 1736 c.c., è quella di attribuire al commissionario, nei confronti del committente, una specifica responsabilità «per l'esecuzione dell'affare» più intensa e rigorosa di quella che gli incombe in base alle regole comuni ed alla quale corrisponde, da un lato, un'adeguata autonomia nella promozione e nella stipula delle compravendite e, dall'altro, un congruo compenso per lo specifico rischio assunto, nulla esclude che detto commissionario possa assumere, con lo «star del credere», l'intera responsabilità del buon fine dell'affare, senza che ciò comporti il mutamento del contratto da commissione in compravendita.