(massima n. 1)
A differenza del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento di una obbligazione non propria, ma altrui, cioè assunta nei confronti del terzo garantito, che assume rilevanza di obbligazione principale, il commissionario o mandatario con l'assunzione dello «star del credere» risponde nei confronti del committente o mandante per l'esecuzione dell'affare ed in quanto si rende garante del regolare adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo direttamente con lui mandatario o commissionario, che lo metterà in grado, a propria volta, di adempiere verso il committente od il mandante in base al rapporto interno esistente tra loro, garantisce anche il fatto proprio per la parte in cui la propria attività occorre al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'affare stesso. (Nella specie, la C.S. con il precisato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la ricorrenza di una fideiussione ed escluso la configurabilità dello «star del credere» con riguardo alla garanzia per il debito dell'acquirente prestata ulteriormente dal suo mandatario).