(massima n. 1)
Nel caso di acquisto di titoli azionari da parte del cliente di una banca, ed al fine di stabilire se quest'ultima abbia assunto la veste di venditrice, ovvero di commissionaria del cliente medesimo, deve riconoscersi prevalenza ai patti orali, rispetto alle enunciazioni eventualmente difformi riportate sui «fissati bollati», dato che gli usi borsistici contemplano la redazione di detti documenti (al pari dei «foglietti provvisori») come adempimento meramente fiscale, e che la relativa previsione non si pone in contrasto con norme di legge, non essendo assoggettati a forma scritta (ad substantiam o ad probationem) né il contratto di borsa, quale compravendita perfezionantesi con effetti obbligatori indipendentemente dalla successiva consegna delle azioni e delle operazioni occorrenti per il «transfert», né il mandato a concluderlo.