Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16635 del 14 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore deriva l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune.

(massima n. 2)

La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente per il credito del condominio, legittimando sia la concessione del decreto ingiuntivo sia la condanna del condomino al pagamento delle somme nel corso di un processo a cognizione piena, a condizione che venga verificata la validità della delibera e la sua efficacia nel ripartire l'onere economico tra i condomini.

(massima n. 3)

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, quale quello in esame, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.

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