(massima n. 1)
In tema di trasporto di cose l'accertamento che il destinatario ha il diritto di fare eseguire, prima di ricevere la consegna di esse, circa l'eventuale esistenza di perdite o di avarie, deve avvenire secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 1697 c.c. cioé nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. per l'accertamento tecnico preventivo e per l'ispezione giudiziale, con la conseguenza che quando il destinatario, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, proceda autonomamente all'accertamento della perdita o delle avarie delle cose trasportate, pone in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle medesime comprovanti l'avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l'esaurimento del rapporto di trasporto. (Nella specie, la C.S., in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto la sussistenza di un nuovo e autonomo contratto di trasporto nella consegna delle cose eseguita dal destinatario al vettore per la rispedizione al mittente, dopo l'accertamento eseguito senza il ricorso all'autorità giudiziaria).