(massima n. 1)
Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore. Tale è il discrimen che il giudice deve vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore. È dunque illegittima la decisione con cui sia negato il diritto al riconoscimento sulla base del solo riferimento ai precedenti penali del genitore ma che manchi di qualsiasi accertamento in concreto - da espletarsi anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - in ordine al pregiudizio effettivo che può derivare al minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, che - nel bilanciamento con il diritto soggettivo del padre al riconoscimento - risulti effettivamente prevalente e che si riveli anche superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.