Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14256 del 22 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ciò che conta per stabilire se l'immobile ricada o meno nella comunione legale non è se esso sia stato acquistato esercitando un diritto personale di opzione, originariamente attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'Inpdap (ed a seguito di rinuncia dello stesso, non all'acquisto non ancora avvenuto, ma all'opzione, trasferita al familiare convivente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciale, compresa la residenza nell'immobile), ma se l'acquisto della proprietà sia stato effettuato da uno, o da entrambi i coniugi.

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