Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2546 del 3 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della separazione consensuale si scioglie la comunione legale e i coniugi possono disciplinare ogni aspetto economico dei loro rapporti, anche prevedendo la ripartizione della proprietą di un immobile in quote disuguali.

(massima n. 2)

Gli accordi patrimoniali contenuti nel verbale di udienza di separazione consensuale, omologati dal giudice, assumono forma di atto pubblico e costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., anche quando comportano il trasferimento di diritti reali su beni inclusi nella comunione legale. La nullitą non si configura per clausole che dispongano una divisione dei beni in quote diseguali, purché tali clausole siano finalizzate alla sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi in seguito alla separazione.

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