Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14739 del 27 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non può pronunciarsi, per contrarietà all'ordine pubblico, quando dalla celebrazione, per almeno un triennio, sia proseguita la convivenza matrimoniale, da accertarsi, a seguito di tempestiva eccezione di parte, secondo i principi del nostro ordinamento, e quindi caratterizzata da esteriorità, stabilità, condotte indice di effettiva accettazione del rapporto coniugale, non rilevando che la nullità sia stata pronunciata dal giudice ecclesiastico, nella sostanza, quale che sia la denominazione utilizzata, per una deficienza psichica ovvero una immaturità caratteriale che non sia precisamente riconducibile all'incapacità di intendere di volere, intesa come condizione patologica che impedisce alla persona di intendere il reale significato e rilevanza dei propri atti, e quindi incapace di contrarre matrimonio, e che pertanto comporta, ai sensi dell'art. 120 c.c., la nullità di questo anche per l'ordinamento italiano (la Suprema corte ha pertanto confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato la delibazione, rilevando che la convivenza matrimoniale, da cui erano nati due figli, era durata nove anni, sicché doveva ritenersi consapevolmente superata la criticità psichica rilevata dal giudice ecclesiastico in capo ad entrambi, consistente nel mero difetto ad instaurare un rapporto equilibrato).

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