Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28409 del 11 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il matrimonio può essere impugnato per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto.

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