(massima n. 1)
Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacitą ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non č, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturitą del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilitą del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacitą di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacitą di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontą cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullitą del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano.