(massima n. 1)
Lo sfruttamento non autorizzato dell'opera non comporta l'automatica violazione anche del diritto morale dell'autore alla paternità della stessa, avendo l'illecito di cui all'art. 20 della l. n. 633 del 1941 natura e genesi diverse rispetto a quelli elencati negli artt. 12 ss. della stessa legge, sicché, ove le modalità dello sfruttamento non autorizzato non comportino l'indicazione dell'autore dell'opera, la mancata menzione di questi non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità all'utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge.