(massima n. 1)
In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuitą normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 cod. pen. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies cod. pen., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis", con la conseguenza che il fatto commesso sotto la previgente disciplina deve essere regolato dalla norma pił favorevole all'imputato.