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Articolo 600 octies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio

Dispositivo dell'art. 600 octies Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni sedici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1)(2)(3)(4).

Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile(5).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) La disposizione in esame è sostitutiva dell'abrogata norma ex art. 671. Rispetto all'articolo abrogato, la fattispecie ivi contemplata richiede l'esistenza di un qualificato rapporto tra l'agente e la vittima solo nei casi di mancato impedimento che il minore mendichi o di tolleranza del suo utilizzo da parte di terzi, laddove in precedenza si trattava di un presupposto onnipresente.
(3) Rubrica sostituita, in sede di conversione, dall'art. 21-quinquies, lett. b) del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, conv., con modif., in L. n. 132 dell'1 dicembre 2018. Il testo precedente era "Impiego di minori nell'accattonaggio". Da ultimo, la rubrica è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. c) del D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025, conv. in L. n. 80 del 9 giugno 2025. Il testo precedente era "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".
(4) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) del D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025, conv. in L. n. 80 del 9 giugno 2025, che ha sostituito la parola "sedici" alla parola "quattordici" e le parole "da uno a cinque anni" alle parole "fino a tre anni".
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 21-quinquies, comma 1, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e successivamente è sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025, conv. in L. n. 80 del 9 giugno 2025. Il testo precedente era "Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni".

Ratio Legis

La ratio dell’art. 600-octies c.p. si ritrova nell’intenzione del legislatore di assicurare che la personalità del minore si sviluppi in modo sano rispetto a particolari forme di sfruttamento.

Spiegazione dell'art. 600 octies Codice Penale

La norma in commento, nella forma attuale, punisce l’impiego di minori nell’accattonaggio, l’organizzazione e il favoreggiamento dell’accattonaggio, nonché l’induzione e la costrizione all’accattonaggio. A seguito della L. n. 94 del 2009, la fattispecie, che prima era prevista nell’art. 671 del c.p. (si trattava di contravvenzione), è stata oggetto di una ricollocazione del precetto tra i delitti contro la personalità individuale. Successivamente, la L. n. 80 del 2025, di conversione del d.l. n. 48 del 2025 ha ulteriormente modificato la disposizione in esame.

Il bene giuridico tutelato è la dignità dei minori e degli altri soggetti non imputabili.

Sono reati comuni poiché possono essere commessi da “chiunque”, salvo la seconda ipotesi di cui al comma 1 che è un reato proprio in quanto realizzabile solo dal soggetto che ricopre una posizione di autorità o ha un obbligo di custodia o vigilanza del minore.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, il comma 1 (come modificato nel 2025) prevede varie ipotesi delittuose.

Prima di analizzarle, bisogna precisare che la norma prevede una clausola di sussidiarietà: il soggetto attivo sarà punito ai sensi dell’art. 600-octies, comma 1 c.p. “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Pertanto, il delitto in commento è assorbito dai reati più gravi come, ad esempio, quello di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 del c.p..

Dunque, il comma 1 incrimina tre differenti tipologie di condotte:
  1. è punito chi si avvale per mendicare di una persona minore di sedici anni (quattordici anni, prima dell’intervento del 2025) o, comunque, non imputabile. Con il verbo “avvalere”, ci si riferisce non solo a quando il minore viene usato per l’accattonaggio in prima persona, ma anche quando questo venga sfruttato per suscitare la compassione dei passanti.
  2. è punito chi permette che una persona minore di sedici anni o comunque non imputabile, che è sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi. In tal caso, il concetto di “autorità, custodia o vigilanza” va interpretato in senso ampio, ricomprendendo rapporti di diritto e rapporti di fatto che possano far ritenere che l’agente rivesta una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo.
  3. viene punito colui che permette che ad un soggetto terzo di avvalersi, per mendicare, di una persona minore di sedici anni o comunque non imputabile sottoposto alla sua autorità, custodia o vigilanza. Anche il terzo sarà punibile per avere realizzato – a sua volta – la condotta punita nella prima ipotesi di cui al comma 1.

Le ipotesi previste dal comma 1 sono punite con la reclusione da uno a cinque anni.

Ai sensi del comma 2 (anch’esso modificato nel 2025), è punita l’induzione di altri a mendicare, l’organizzazione dell’altrui accattonaggio, l’avvalersi o comunque favorire l’altrui accattonaggio a fini di profitto. Tale ipotesi di reato viene punita con la reclusione da due a sei anni.
Tuttavia, se il fatto è realizzato con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore di sedici anni o comunque non imputabile, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Per autorevole dottrina, la clausola di sussidiarietà di cui al comma 1 deve essere estesa anche al comma 2. Ciò per ragione di coerenza interna della norma e del sistema.

In relazione all’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo. Le condotte di cui dal comma 1 sono punibili a titolo di dolo generico e, quindi, la coscienza e volontà deve coprire tutti gli elementi del fatto, compresi la minore età o la non imputabilità del soggetto passivo (per la prima ipotesi) e la posizione di garanzia (per la seconda e terza ipotesi). Anche le condotte di cui al comma 2 sono punibili a titolo di dolo generico, salvo il caso di chi si avvale o favorisce l’altrui accattonaggio a fini di profitto: in tale ultimo caso, occorre il dolo specifico poiché è richiesto il fine del profitto.

Massime relative all'art. 600 octies Codice Penale

Cass. pen. n. 7140/2021

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina, poichè in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori.

Cass. pen. n. 21198/2011

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 cod. pen. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies cod. pen., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis", con la conseguenza che il fatto commesso sotto la previgente disciplina deve essere regolato dalla norma più favorevole all'imputato.

Cass. pen. n. 13526/2010

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis" in quanto l'uno e l'altro precetto puniscono la medesima condotta.

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