La norma in commento, nella forma attuale, punisce l’impiego di minori nell’accattonaggio, l’organizzazione e il favoreggiamento dell’accattonaggio, nonché l’induzione e la costrizione all’accattonaggio. A seguito della L. n. 94 del 2009, la fattispecie, che prima era prevista nell’
art. 671 del c.p. (si trattava di
contravvenzione), è stata oggetto di una ricollocazione del precetto tra i delitti contro la personalità individuale. Successivamente, la L. n. 80 del 2025, di conversione del d.l. n. 48 del 2025 ha ulteriormente modificato la disposizione in esame.
Il
bene giuridico tutelato è la dignità dei minori e degli altri soggetti non imputabili.
Sono
reati comuni poiché possono essere commessi da “
chiunque”, salvo la seconda ipotesi di cui al comma 1 che è un
reato proprio in quanto realizzabile solo dal soggetto che ricopre una
posizione di autorità o ha un
obbligo di custodia o vigilanza del minore.
Quanto alla
condotta penalmente rilevante, il comma 1 (come modificato nel 2025) prevede varie ipotesi delittuose.
Prima di analizzarle, bisogna precisare che la norma prevede una
clausola di sussidiarietà: il soggetto attivo sarà punito ai sensi dell’art. 600-octies, comma 1 c.p. “
salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Pertanto, il
delitto in commento è assorbito dai reati più gravi come, ad esempio, quello di riduzione o mantenimento in
schiavitù o servitù di cui all’
art. 600 del c.p..
Dunque, il comma 1 incrimina tre differenti tipologie di condotte:
Le ipotesi previste dal comma 1 sono punite con la
reclusione da uno a cinque anni.
Ai sensi del comma 2 (anch’esso modificato nel 2025), è punita
l’induzione di altri a mendicare, l’organizzazione dell’altrui accattonaggio, l’avvalersi o comunque favorire l’altrui accattonaggio a fini di profitto. Tale ipotesi di reato viene punita con la
reclusione da due a sei anni.
Tuttavia, se il fatto è realizzato
con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore di sedici anni o comunque non imputabile, la
pena è aumentata da un terzo alla metà.
Per autorevole dottrina, la clausola di sussidiarietà di cui al comma 1 deve essere estesa anche al comma 2. Ciò per ragione di coerenza interna della norma e del sistema.
In relazione all’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di
dolo. Le condotte di cui dal comma 1 sono punibili a titolo di
dolo generico e, quindi, la coscienza e volontà deve coprire tutti gli elementi del fatto, compresi la minore età o la non imputabilità del soggetto passivo (per la prima ipotesi) e la posizione di garanzia (per la seconda e terza ipotesi). Anche le condotte di cui al comma 2 sono punibili a titolo di dolo generico, salvo il caso di chi si avvale o favorisce l’altrui accattonaggio a fini di profitto: in tale ultimo caso, occorre il
dolo specifico poiché è richiesto il fine del profitto.