(massima n. 1)
In tema di frode nell'esercizio del commercio, non integra violazione di legge disattendere gli esiti di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste (nella specie, il procedimento del cd. "panel test", fondato su una doppia controanalisi dell'olio extravergine d'oliva ai sensi del reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568), che non introducono ipotesi di prove legali, non consentite in ragione dei principi del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualitą del prodotto essere desunta da fonti eterogenee.