(massima n. 1)
Non sussiste rapporto di specialitą, stante il diverso ambito di operativitą delle norme, tra la previsione dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nella direttiva 94/11/CE (concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore) e nel regolamento U.E. n. 1007/2011 in data 27 settembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) e quella di cui all'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attivitą commerciale.