(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 500 cod. pen. ha natura plurioffensiva, tutelando sia la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale sia - in via mediata - il patrimonio dei singoli, e richiede, per la sua integrazione, che sia cagionato l'evento costituito dalla concreta diffusione di una malattia pericolosa per l'economia rurale o forestale ovvero per il patrimonio zootecnico, con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare tale pericolo.