(massima n. 1)
L'art. 466 c.p. punisce al primo comma chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l'uso già fattone. Per uso già fattone, agli effetti di questa norma, deve intendersi non un uso qualsiasi ma l'uso avvenuto in conformità alla normale destinazione dei valori di bollo. E poiché per le marche da bollo la normale destinazione è costituita dalla possibilità del loro impiego per l'adempimento in modo straordinario dell'imposta di bollo, e per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine come le procure alle liti le marche da bollo debbono essere applicate sul documento già formato ed annullate con la sottoscrizione di una delle parti interessate, nelle procure con la sottoscrizione del mandante o del procuratore. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), ne deriva che il delitto previsto dall'art. 466 c.p. in tanto si configura in quanto il primo uso della marca sia servito ad assolvere l'imposta in ordine a un atto già formato e come tale soggetto a tributo fin dall'origine. Un uso diverso invece, come per esempio, nel caso in cui le marche da bollo siano state annullate per errore e poi recuperate ed utilizzate regolarmente, e così pure una diversità di segni sulle marche, possono dar luogo a un mero illecito amministrativo qualora i valori di bollo vengano di nuovo adoperati, a norma del citato D.P.R. n. 642 del 1972, che vieta di usare marche deteriorate o comunque usate in precedenza.