Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire(1), da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619(2).
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso [110] nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Note
(1)
La condotta del far scomparire in qualsiasi modo deve essere intesa in senso ampio, indipendentemente dal mezzo con cui viene posta in essere, che può quindi essere meccanico (es. producendo leggere abrasioni) o chimico (es. scolorina).
(2)
Il trattamento sanzionatorio previsto ha subito una depenalizzazione per effetto dell'art. 41, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.