(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 391-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando il colpevole sia prossimo congiunto del detenuto o internato agevolato, come invece previsto dagli artt. 386, 390 e 391 cod. pen. in quanto la fattispecie in parola, essendo finalizzata a evitare i collegamenti tra il soggetto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e altri membri, liberi o ristretti, del medesimo sodalizio criminale, non č rivolta ad esclusivo vantaggio del congiunto ma anche a beneficio del suo sodalizio di appartenenza.