(1)(2)Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(3), di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni(4).
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni(5).
La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte(6).
Note
(1)
L'articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 26, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2)
La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.
(3)
Ci si riferisce ai soggetti sottoposti al cosiddetto carcere duro.
(4)
Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.
(5)
Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.
(6)
Comma introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera d), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.