(massima n. 1)
La limitata capacità delle associazioni non riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro l'ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all'art. 37 c.c., con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l'obbligo dell'autorizzazione governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l'usucapione, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l'efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall'art. 1158 c.c., venga esercitato su di un bene dagli associati non uti singuli bensì come appartenenti all'associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti.